Le ondate di caldo estremo registrate nell’estate 2026 hanno portato il Governo a riproporre misure già adottate negli anni precedenti per proteggere i lavoratori esposti al rischio termico. La misura prevede la possibilità per alcune imprese di sospendere o ridurre l’attività nelle ore più calde con accesso in deroga a strumenti di sostegno al reddito come la cassa integrazione.
L’intervento è destinato soprattutto a settori caratterizzati da lavoro all’aperto o in condizioni che aumentano la percezione del calore: edilizia, agricoltura, cave, manutenzione urbana, lavori stradali e, in alcuni provvedimenti regionali, la consegna merci. Le decisioni regionali stabiliscono quando e dove il divieto si applica, generalmente sulla base delle mappe di rischio termico disponibili sulle piattaforme tecniche.
Quando scatta il divieto: criteri tecnici e fasce orarie
Il divieto di svolgere attività nelle ore torride non è automatico su tutto il territorio nazionale. Molte ordinanze regionali prendono come riferimento il livello di rischio indicato dalla piattaforma Worklimate sviluppata da INAIL e CNR che valuta il pericolo in relazione all’attività fisica e all’esposizione solare. In genere la fascia più frequentemente interditta è compresa tra le 12:30 e le 16:00 ma il blocco opera solo nei giorni e nelle aree in cui la mappa segnala rischio alto.
Parametri valutati
Oltre alla temperatura misurata, le autorità tengono conto della temperatura percepita che sale per effetto di umidità elevata, esposizione diretta al sole, macchinari che emettono calore o obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale. Questi elementi insieme all’intensità dello sforzo fisico determinano se l’attività può proseguire in sicurezza.
Cassa integrazione e strumenti di tutela: come si richiede e a chi spetta
Le imprese possono attivare la cassa integrazione ordinaria (CIGO) quando le condizioni climatiche rendono impossibile o pericoloso continuare le lavorazioni. L’INPS ha indicato come riferimento orientativo la soglia di circa 35 °C ma la valutazione è complessiva: anche temperature inferiori possono determinare l’accesso agli ammortizzatori se la temperatura percepita e le condizioni operative lo giustificano.
La domanda per gli ammortizzatori deve essere motivata in modo dettagliato: il datore di lavoro è tenuto a spiegare perché le condizioni ambientali impediscono lo svolgimento sicuro dell’attività, indicando luogo, orari, tipologia di lavoro e eventuali dispositivi utilizzati. In assenza di una causale coperta dalla CIGO possono intervenire altri strumenti come l’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale o i fondi bilaterali per specifici settori. Per l’agricoltura esiste inoltre la CISOA prevista per il settore.
Valutazione e ruolo della sicurezza sul lavoro
La decisione di sospendere l’attività può coinvolgere il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, perché la richiesta di cassa integrazione deve collegarsi a una valutazione del rischio e alla tutela della salute dei lavoratori. Non bastano riferimenti generici al caldo: è necessaria una documentazione che descriva le condizioni concrete del cantiere, del campo agricolo o dell’ambiente di lavoro.
Regole regionali, sanzioni e obblighi per i datori di lavoro
Numerose Regioni hanno adottato nel 2026 ordinanze o delibere che specificano i settori interessati e le fasce temporali in cui il divieto è operativo. È responsabilità del datore di lavoro consultare quotidianamente le mappe di rischio e applicare le indicazioni previste dall’ordinanza competente sul proprio territorio. L’obbligo di tutela è coerente con il D.Lgs. 81/2008 il rischio da microclima severo caldo deve essere valutato nel documento di valutazione dei rischi (DVR) e devono essere adottate misure tecniche e organizzative adeguate.
Le misure pratiche raccomandate includono la riorganizzazione degli orari per svolgere le lavorazioni più pesanti al mattino, pause frequenti in aree ombreggiate o climatizzate, idratazione costante, formazione specifica e sorveglianza sanitaria per i soggetti più fragili. Il mancato rispetto delle disposizioni può comportare sanzioni a norma di legge e responsabilità penali per il datore di lavoro o per i dirigenti che non abbiano attuato i controlli previsti.
La chiave operativa resta la verifica giornaliera delle mappe di rischio e una documentazione puntuale che colleghi la sospensione alle condizioni ambientali effettive.



